Il diritto penale alla rovescia
Perché esiste questo blog. Il diritto penale liberale — spada per i diritti e scudo contro l'arbitrio dello Stato — si sta rovesciando in strumento di tutela del più forte.
Il diritto penale dei moderni nasce con due facce. L'Illuminismo e il liberalismo penale — da Beccaria in poi — lo hanno pensato come un'arma a doppio taglio: da un lato la difesa dei diritti attraverso l'uso legittimo della forza dello Stato; dall'altro la difesa dallo Stato, il limite contro l'eccesso e l'arbitrio di quella stessa forza. Spada e scudo.
Tutela del cittadino contro chi lo aggredisce, e tutela del cittadino contro chi lo punisce. È questo equilibrio — e solo questo — a rendere il diritto penale liberale.
Oggi quell’arma si è girata. La constatazione da cui nasce questo blog è semplice e grave: il diritto penale sta diventando, sempre più, un mezzo di tutela del potere del più forte contro il più debole. Non protegge i diritti dalla forza: protegge la forza dai diritti. Quando questo accade, il diritto penale non si limita a fallire: si trasforma nel suo contrario, in strumento di ingiustizia. Non è più il diritto penale liberale che conosciamo. È un’altra cosa — ancora mal definita, e proprio per questo da studiare con urgenza.
In Italia, peggio che altrove
La disuguaglianza nella distribuzione della pena — implacabile con i deboli, timida con i forti — non è un incidente. È una tendenza, e in Italia è più avanzata che altrove. La si riconosce in molti punti del sistema, che non sono difetti isolati ma sintomi della stessa torsione:
- una cultura giuridica accademica in ritardo, che tratta il diritto penale in modo astorico, lavora sulle parole della legge e così convalida il diritto com’è; che si affanna in esercizi formalistici sulla «231» — responsabilità accessoria — e diserta il reato presupposto, la responsabilità principale: il gatto che si morde la coda;
- la scomparsa della criminologia critica del crimine d’impresa; il tema del crimine delle multinazionali è quasi un tabù;
- l’assenza di una critica di sistema al fallimento drammatico degli organi di controllo amministrativo, che di fatto facilitano il delitto e talvolta lo promuovono;
- un’enfasi fondamentalista sulle garanzie che, dietro la nobiltà dei principi, occulta pretese di impunità — lo standard dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» (art. 533 c.p.p., 2006), nei processi per causalità complessa e diffusa, rischia di diventare lo scudo perfetto per chi ha i mezzi di rendere indimostrabile ciò che ha causato;
- un eccesso di dispositivi processuali che, lavorati da difese attrezzate, aprono scappatoie a ogni livello del procedimento;
- una delegittimazione pubblica esasperata dei pubblici ministeri, non appena le loro indagini toccano gli interessi vitali del potere.
Non è un’impressione, ed è bene saperlo: lo dice da decenni la migliore criminologia internazionale. Da quando Edwin Sutherland fondò la nozione di white collar crime (1939), e da quando Frank Pearce parlò apertamente di crimes of the powerful (1976), una linea di studi — oggi rappresentata da autori come Steve Tombs e David Whyte, o da Vincenzo Ruggiero — ha mostrato che la selettività del sistema penale, quando colpisce i potenti, si rovescia in impunità: non per caso, ma per struttura. È la critica all’impronta ideologica del nostro momento storico, che attraversa tutto l’Occidente: un diritto penale che procede in un’unica direzione, spuntando le armi della protezione dei diritti proprio mentre crescono le minacce dei grandi poteri, sempre più sovranazionali e sempre meno raggiungibili dalla legge. In Italia questa deriva trova terreno particolarmente fertile, perché qui — la storia lo insegna — lo Stato non punisce sé stesso, e quando è connivente o concorrente nel crimine del potente, il giudice è chiamato a giudicare anche chi lo nomina.
Che cosa facciamo
Questo blog nasce per nominare ciò che quasi nessuno osa nominare, e per farlo con metodo. Due i percorsi, che si saldano. Il primo è teorico: descrivere l’ingiustizia del diritto penale dei colletti bianchi, importare con cautela le categorie della criminologia che da noi mancano, restituire al crimine d’impresa lo studio che merita. Il secondo è concreto: provare le tesi sui casi. Il primo è Miteni — il più grande avvelenamento da PFAS d’Europa, una sentenza storica e, insieme, l’anatomia di una giustizia che colpisce l’esecutore e risparmia i mandanti. La teoria spiega il caso; il caso dimostra la teoria.
Un solo principio di metodo: la parresia degli antichi, riletta da Foucault — dire la verità in faccia al potere, accettando i rischi, anche personali, che questo comporta. E un solo criterio di prova: i documenti. Denunce, sentenze, atti. La realtà, non l’opinione.
Perché un diritto che non è giusto non è diritto, ma il suo contrario. E i nostri sono tempi bui: qualcuno deve poter dire, domani, che quando il peggio arrivava e nessuno voleva guardare, noi eravamo contrari.