La scienza del crimine dei potenti
Negli Stati Uniti il crimine d'impresa ha una scienza che lo studia da empirista: ne osserva l'organizzazione, ne misura il danno sul campo, e ne ricava schemi che aiutano il giudice a leggere i fatti. La seguiamo lungo due fili — i crimini ambientali e la corruzione internazionale — fino al loro nodo comune, lo Stato che lascia fare, e fino all'oggi: perché entrambe le materie seguono il vento politico, e oggi quel vento soffia all'indietro.
Per capire che cosa manca da noi conviene guardare dove c'è. Negli Stati Uniti — e nel mondo anglofono che vi gravita attorno — esiste da decenni una scienza del crimine d'impresa: non una dottrina della difesa, ma una criminologia che osserva come le grandi imprese delinquono, ne misura il danno sul campo e ne ricava modelli. Modelli che servono, in ultimo, a una cosa concreta: aiutare chi giudica a leggere i fatti di un disastro o di una grande corruzione. La seguo qui lungo due fili che ci riguardano da vicino — i crimini ambientali e la corruzione internazionale — perché è là che quella scienza ha dato il meglio; e li seguo fino all'oggi, perché entrambe le materie respirano col respiro della politica, e oggi — negli Stati Uniti del secondo mandato di Donald Trump — quel respiro è un'apnea.
I. Una scienza adulta
Il punto di partenza ha una data, il 1939, e una frase. Dal palco dell’American Sociological Society Edwin Sutherland conia il white-collar crime e lo definisce: il reato «commesso da una persona rispettabile e di elevato status sociale nell’esercizio della sua professione».1 Non è una provocazione: è la rottura di un pregiudizio scientifico, l’idea che il delitto sia cosa dei poveri. Sutherland mostra che il delitto abita anche, e con profitto assai maggiore, ai piani alti; e che si apprende, come un mestiere, dentro l’organizzazione che lo pratica. Già allora, nel suo elenco dei reati dei colletti bianchi, comparivano la corruzione commerciale e quella dei pubblici funzionari «per assicurarsi contratti e leggi favorevoli».1 I due fili di questo saggio sono, in nuce, già lì.
Da quella intuizione la disciplina diventa empirica. Nel 1980 Marshall Clinard e Peter Yeager pubblicano il primo grande studio sistematico: cinquecentottantadue grandi società americane, oltre millecinquecento procedimenti federali in due soli anni; circa il 60 per cento delle imprese con almeno un’azione legale a carico, e una minoranza recidiva — l‘8 per cento — responsabile di oltre la metà delle violazioni.2 È la «punta dell’iceberg», scrivono; e fra le sei categorie che analizzano c’è già quella delle violazioni ambientali. Il messaggio metodologico è che l’illecito d’impresa non è l’anomalia di poche mele marce, ma un fenomeno ricorrente, concentrato per settore e per pressione di risultato — qualcosa che si conta, non che si deplora.
Diventa poi organizzativa. Studiando il disastro dello Space Shuttle Challenger, Diane Vaughan conia la formula che più di ogni altra serve a un giurista: la normalizzazione della devianza. Nessuno, alla NASA, decise «di fare il male»; una catena di decisioni singolarmente innocue spostò passo dopo passo la soglia dell’accettabile, finché il rischio divenne invisibile dall’interno.3 Il disastro come prodotto della struttura, non come colpa di un singolo cattivo. È il rovescio esatto della retorica dell’«errore umano isolato»; ed è, vedremo, una chiave per la colpa di organizzazione. Vaughan vi aggiunge un secondo concetto, la segretezza strutturale: nelle grandi organizzazioni la conoscenza è frammentata fra livelli e funzioni, e nessuno possiede l’intero quadro — sicché l’assenza di un colpevole onnisciente non è prova di innocenza, ma effetto fisiologico della struttura.3
Su questo tronco si innestano gli orientamenti che spiegano il perché. Le teorie della tensione e dell’anomia istituzionale: una cultura che mette il successo economico sopra ogni contrappeso rende l’illecito una scorciatoia razionale.4 La prospettiva dell’opportunità: il colletto bianco delinque sfruttando l’accesso legittimo che la professione gli dà — la separazione tra autore e vittima, l’apparenza di legalità.5 La teoria delle tecniche di neutralizzazione: le razionalizzazioni che disinnescano i freni morali prima del fatto — «non ho fatto male a nessuno», «così fan tutti», «lo facevo per l’azienda».6 E il modello dell’«amoral calculator» di Kagan e Scholz: l’impresa che viola la norma quando la sanzione attesa è inferiore al costo di conformarsi — un calcolo, non una patologia.7 James Coleman terrà insieme questi fili in una teoria integrata del white-collar crime, che lega la motivazione (la cultura della competizione) alla opportunità (la struttura del ruolo).8
C’è poi l’ala che si chiede come rispondere, sempre con metodo empirico: la «regolazione responsiva» di Ayres e Braithwaite, la piramide che parte dalla persuasione e sale alla sanzione severa solo quando l’impresa persiste.9 E c’è la verifica, scomoda per molti luoghi comuni, degli studi empirici sul sentencing: il grande progetto di Yale sui colletti bianchi ha mostrato, sui fascicoli federali, che gli autori non sono per lo più ricchissimi ma di ceto medio, e che i giudici, lungi dall’essere indulgenti, motivano spesso la pena proprio con il danno sociale arrecato.10
Perché è questo, sopra tutto, il punto di vista della disciplina. Quando essa parla di danno sociale — fino alla zemiologia, la proposta di studiare il danno invece del «crimine» definito dai potenti — adotta lo sguardo di chi il danno lo subisce: i lavoratori, i malati, chi beve l’acqua avvelenata, i popoli depredati.11 Molte delle condotte peggiori sono «lecite ma atroci» (lawful but awful): una scienza che guardasse solo al penalmente vietato non le vedrebbe. Per questo lavora sul danno, non sull’etichetta; e per questo ha alle spalle un metodo che raccoglie dati dove ci sono — gli archivi della Environmental Protection Agency, i pre-sentence reports federali, le banche dati sull’enforcement della corruzione.12 È un campo istituzionalizzato — una rivista dedicata, manuali, una divisione scientifica dell’American Society of Criminology, programmi empirici pluriennali13 — e lungo i suoi due filoni più maturi mostra meglio che altrove la propria forza.
II. Primo filo: i crimini ambientali
La criminologia che studia il danno all’ambiente ha un nome e una data di nascita: green criminology, espressione proposta da Michael Lynch nel 1990 come sviluppo della criminologia critica e della sua economia politica.14 In una generazione è diventata un campo con manuali, riviste e una folta letteratura — da Rob White a Nigel South, da Piers Beirne ad Avi Brisman.15
La sua prima mossa è teorica e tagliente: spostare il fuoco dal reato al danno. L’approccio legalista definisce il crimine ambientale come ciò che la legge penale vieta; l’approccio fondato sul danno — oggi prevalente — studia le condotte «dannose per gli esseri umani, gli ambienti e gli animali non umani, a prescindere dalla loro legalità».16 È una scelta di metodo gravida di conseguenze, perché molti dei danni ambientali peggiori sono, almeno in parte, leciti: autorizzati, tollerati, sotto-regolati. La green criminology amplia anche la nozione di vittima — fino agli ecosistemi e agli animali non umani: Piers Beirne ha proposto una criminologia «non specista» e il concetto di theriocide, mentre Rob White articola tre forme di giustizia, ambientale, ecologica e di specie.17
La spiegazione di fondo è di economia politica, e si chiama treadmill of production, il «tapis roulant della produzione» teorizzato da Allan Schnaiberg e portato in criminologia da Stretesky, Long e Lynch.18 L’economia capitalistica è strutturalmente espansiva: per crescere deve estrarre sempre più risorse e immettere sempre più scarti; il danno ambientale non è un incidente di percorso ma un prodotto sistematico, un costo scaricato sulla collettività mentre il profitto resta privato. L’ambiente è trattato come esternalità; e l’esternalità, in linguaggio criminologico, è un danno che qualcuno paga al posto di chi lo produce. Su questa base si innesta il dibattito sull’ecocidio, di cui un panel di giuristi ha proposto nel 2021 una definizione — «atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza della probabilità concreta di un danno grave, esteso o duraturo all’ambiente» — destinata a un possibile quinto crimine dello Statuto di Roma.19
Il punto di vista, di nuovo, è quello di chi subisce. Non a caso la green criminology dialoga con il movimento per la giustizia ambientale, nato negli Stati Uniti dalle proteste di Warren County (North Carolina, 1982) contro una discarica di rifiuti tossici in una comunità afroamericana: di lì la nozione di «razzismo ambientale» e gli studi di Robert Bullard.20 La green criminology lo ha tradotto in ricerca: Stretesky e Lynch hanno mostrato che le minoranze povere vivono più vicino agli impianti a rischio chimico; e che il particolato delle centrali a carbone provoca negli Stati Uniti più morti degli omicidi — una «violenza d’impresa» diffusa, misurata come una qualunque causa di mortalità.21
Un caso che spiega tutto: la storia dei PFAS
Nessun caso illustra meglio di un altro la grammatica del crimine ambientale d’impresa: la lunga storia delle sostanze perfluoroalchiliche — i PFAS, e in particolare il PFOA, il «C8». È la prova provata che il danno può essere insieme legale per decenni e conosciuto fin dall’inizio da chi lo produce.
Tutto comincia per caso, il 6 aprile 1938, quando un chimico della DuPont, Roy Plunkett, scopre il politetrafluoroetilene: il Teflon.22 Dal 1951 la DuPont, nello stabilimento di Washington Works a Parkersburg, in West Virginia, usa per produrlo il PFOA acquistato dalla 3M.23 La conoscenza del rischio arriva quasi subito: già nel 1961 il laboratorio tossicologico interno della DuPont accerta che il C8 è tossico per il fegato dei ratti e raccomanda di «maneggiarlo con estrema cura», evitando il contatto con la pelle.24 Negli anni Settanta la sostanza viene trovata nel sangue dei lavoratori — a concentrazioni altissime — e la 3M conclude internamente che PFOA e PFOS «vanno considerati tossici»; ma non lo riferisce all’ente federale.24 Nel 1984 la DuPont sa che il C8 è ormai nell’acqua potabile pubblica della zona; fissa una soglia interna di guardia e scopre di superarla di circa cento volte.25 È la normalizzazione della devianza al rallentatore, su scala di mezzo secolo: ogni soglia superata diventa la nuova normalità, e il silenzio verso il regolatore è la scelta organizzativa che tiene in piedi il sistema.
La storia diventa pubblica per la via più imprevedibile: le mucche di un allevatore. Tra il 1998 e il 1999 Wilbur Tennant, le cui bestie morivano accanto a una discarica DuPont, si rivolge a un avvocato d’impresa dell’Ohio, Robert Bilott, che dalla difesa passa all’accusa.26 La discovery porta alla luce decenni di documenti interni; nasce la class action Leach v. DuPont, che nei primi anni Duemila si chiude con una transazione e — soprattutto — con una clausola scientifica senza precedenti: un panel di epidemiologi indipendenti, il C8 Science Panel, studia per anni una popolazione di quasi settantamila persone e nel 2011-2012 stabilisce il «legame probabile» tra l’esposizione al C8 e sei patologie, tra cui il cancro al rene e al testicolo.27 Nel 2017 la DuPont e la sua erede Chemours chiudono circa tremilacinquecento cause individuali con una transazione da 670,7 milioni di dollari.28 La 3M, che del PFOA era la produttrice, aveva intanto avviato la dismissione nel 2000; nel 2018 chiude con lo Stato del Minnesota per 850 milioni di dollari.29
La vera misura del danno, però, arriva con l’acqua potabile di mezzo Paese. Nel grande contenzioso multidistrettuale radunato in South Carolina, nel 2023 la 3M accetta di pagare fino a circa 10,3 miliardi di dollari ai sistemi idrici pubblici per la bonifica dei PFAS, e il gruppo DuPont/Chemours/Corteva altri 1,18 miliardi.30 Sono tra le maggiori transazioni ambientali della storia americana — e, si noti, restano transazioni: si paga per chiudere, senza un accertamento pieno di responsabilità.
Sul piano regolatorio, la corsa dello Stato dietro al danno è lentissima. Dopo anni di soli «valori di riferimento» non vincolanti — 400/200 parti per trilione nel 2009, 70 nel 2016, livelli quasi azzerati nel 2022 — soltanto il 10 aprile 2024 l’EPA fissa i primi limiti federali vincolanti per PFOA e PFOS nell’acqua potabile: 4 parti per trilione, con un obiettivo ideale di zero.31 E sempre nel 2024 designa le due sostanze come «pericolose» ai fini della legge sulle bonifiche (CERCLA), aprendo la strada al recupero dei costi da chi ha inquinato.32 Mezzo secolo dopo il 1961.
Questa storia consegna al giurista uno schema prezioso, che la green criminology generalizza sotto il nome di fabbrica del dubbio: David Michaels e, sul versante storico, Naomi Oreskes ed Erik Conway hanno documentato come interi settori — dal tabacco all’amianto ai PFAS — abbiano deliberatamente prodotto incertezza scientifica per ritardare la regolazione.33 Lo schema ha tre usi processuali: distingue l’incertezza genuina da quella fabbricata; se l’impresa conosceva il rischio dai propri studi interni, fa cadere la difesa dell’imprevedibilità (la prevedibilità soggettiva è provata dai suoi documenti); e l’occultamento, essendo scelta organizzativa deliberata, rafforza la colpa di organizzazione e illumina il nesso causale. La vicenda dei PFAS — conoscenza dal 1961, silenzio verso il regolatore, danno «legale» per decenni — è quello schema allo stato puro. (È appena il caso di dire quanto risuoni con le nostre storie di casa: i PFAS sono anche la sostanza del più grande disastro ambientale italiano.)
III. Secondo filo: la corruzione internazionale
Il secondo filo nasce dallo stesso ceppo. La corruzione è dentro il concetto di white-collar crime fin dall’origine — Sutherland la elencava già nel 1940 — ma è la criminologia recente ad averla studiata come fenomeno organizzativo, non solo come questione di malcostume o come problema dell’economia.34 Va tenuta distinta, qui, la grande tradizione economico-politica di Susan Rose-Ackerman, che spiega la corruzione con gli incentivi e i fallimenti dello Stato: utilissima, ma di taglio diverso da una criminologia che guarda all’impresa come autore e all’organizzazione come macchina del reato.35
L’opera di riferimento del versante criminologico è di Nicholas Lord, che ha mostrato come la regolazione anticorruzione, in Paesi pure muniti di leggi severe, tenda a una «posizione di default di accomodamento»: si negozia, si transige, e «raggiungere un accordo è di solito il massimo che si ottiene».36 Con Michael Levi, Lord ha poi distinto le finanze per la corruzione — come si genera e si muove il denaro delle tangenti — dalle finanze dalla corruzione, l’occultamento dei proventi.37 E Liz Campbell ha messo a fuoco la frontiera più avanzata della responsabilità: il reato di «omessa prevenzione» introdotto dal Bribery Act britannico del 2010, che punisce l’impresa per non aver impedito la corruzione commessa nel suo interesse, salvo che provi di aver adottato «procedure adeguate».38
Le spiegazioni sono quelle stesse della criminologia d’impresa, calate sulla corruzione: l’anomia della pressione al risultato, la struttura di opportunità di chi tratta con i governi, le neutralizzazioni («è il costo per fare affari lì»), e soprattutto il ruolo degli intermediari. Nel suo rapporto del 2014 l’OCSE ha rilevato che in tre casi di corruzione internazionale su quattro era coinvolto un intermediario — agenti, consulenti, società-veicolo — il diaframma che mette distanza fra l’impresa e la tangente.39 È esattamente la struttura di opportunità che la criminologia descrive: accesso legittimo, separazione tra autore e vittima, apparenza di legalità.
Il cuore critico del filo è l’enforcement e i suoi limiti. Gli strumenti formali sono imponenti: il Foreign Corrupt Practices Act statunitense del 1977, nato dallo scandalo dei pagamenti esteri illeciti del dopo-Watergate; la Convenzione anticorruzione dell’OCSE del 1997, con il suo Working Group on Bribery che valuta i Paesi a rotazione.40 Eppure la criminologia empirica mostra un divario sistematico tra la legge sui libri e la legge in azione. Brandon Garrett, in Too Big to Jail, ha documentato l’ascesa degli accordi che sospendono o escludono il processo (i deferred e non-prosecution agreements): la società transige, paga, e i suoi dirigenti quasi mai vanno a giudizio.41 Mike Koehler parla apertamente di una «facciata di enforcement»; Lord e King hanno mostrato come la prosecuzione, sempre più, sia «differita» o di fatto esentata.42 E i dati di Transparency International registrano, anno dopo anno, che la grande maggioranza dell’export mondiale proviene da Paesi che la corruzione internazionale, di fatto, non la perseguono.43
Anche qui il punto di vista è quello delle vittime — ma di vittime lontane e silenziose: i popoli dei Paesi depredati. La letteratura sulla grand corruption la definisce come l’abuso di potere ad alto livello che avvantaggia pochi a spese di molti, fino alla violazione dei diritti umani; e una linea di studiosi — da Ndiva Kofele-Kale, che ha parlato di «patrimonicidio», ad Anne Peters, sul nesso tra corruzione e diritti umani — la inscrive ormai nel diritto internazionale dei diritti dell’uomo.44 Esiste perfino un’architettura per restituire il maltolto: la Convenzione ONU contro la corruzione, con il principio del recupero dei beni, e l’iniziativa StAR di Banca Mondiale e UNODC.45 Non a caso il settore più esposto è quello estrattivo, petrolio e gas: il rapporto OCSE del 2014 vi colloca la quota più alta di tutti i casi — il punto in cui la rendita enorme incontra il rapporto diretto con i governi, e il momento dell’assegnazione delle licenze diventa il crocevia della tangente.46
I casi-scuola lo dicono meglio di ogni teoria. Siemens, nel 2008, chiuse con autorità americane e tedesche per oltre un miliardo e mezzo di dollari, su un sistema strutturato di fondi neri e «casse» per il pagamento sistematico di tangenti — non l’iniziativa di un dirigente infedele, ma una procedura aziendale.47 La nigeriana Bonny Island, il consorzio TSKJ — con dentro anche un nome italiano, Snamprogetti — portò KBR/Halliburton a un patteggiamento da 579 milioni di dollari nel 2009, su centinaia di milioni di «consulenze» in parte destinate a corrompere funzionari nigeriani.48 Odebrecht, il colosso brasiliano delle costruzioni, fu definito dal Dipartimento di Giustizia americano nel 2016 il più grande caso di corruzione estera della storia, con un apposito «dipartimento delle tangenti» interno all’azienda.49 E BAE Systems, sull’enorme commessa d’armi saudita Al-Yamamah, offre il caso-limite che ci porta al filo successivo: l’indagine del Serious Fraud Office britannico fu archiviata nel dicembre 2006 invocando la «sicurezza nazionale».50 Non l’impresa che sfugge allo Stato: lo Stato che ferma l’indagine sulla propria impresa strategica.
IV. Il nodo: lo Stato che lascia fare
Qui i due fili si annodano. La criminologia americana ha un nome anche per questo: state-corporate crime, il crimine che nasce all’incrocio tra governo e impresa. Lo coniarono Ronald Kramer e Raymond Michalowski sul finire degli anni Ottanta, e lo definirono come «azioni illecite o socialmente dannose che si verificano quando una o più istituzioni di governo politico perseguono un obiettivo in diretta cooperazione con una o più istituzioni di produzione e distribuzione economica».51 Il crimine d’impresa non è più un fatto privato che lo Stato reprime dall’esterno: è qualcosa che Stato e impresa producono insieme.
La distinzione decisiva è tra due forme. C’è il crimine d’impresa avviato dallo Stato (state-initiated), quando l’impresa devia «su indicazione, o con la tacita approvazione, del governo»; e c’è il crimine d’impresa facilitato dallo Stato (state-facilitated), che è il nostro: si verifica «quando le istituzioni regolatorie dello Stato non frenano le attività devianti dell’impresa, per collusione diretta o perché condividono obiettivi che una regolazione aggressiva ostacolerebbe».52 Lo Stato, qui, non ordina: omette. Non vede, non ispeziona, non applica; abbassa gli standard, sfianca le agenzie di controllo, condivide con l’impresa il fine — la crescita, il campione nazionale — al quale la legge penale diventa un ostacolo.
La cornice è insieme organizzativa e di economia politica. Kramer e Michalowski propongono di analizzare ogni caso su tre livelli — istituzionale, organizzativo, interazionale — incrociati con tre catalizzatori: la spinta agli obiettivi, la struttura delle opportunità, l’operatività (o l’inerzia) dei controlli.53 Il meccanismo strutturale che rende tutto possibile ha un nome che viene dall’economia: la cattura del regolatore. Già nel 1971 George Stigler mostrava che un’agenzia nata per l’interesse pubblico tende a essere catturata dall’industria che dovrebbe sorvegliare.54 Un regolatore catturato è precisamente lo strumento dello Stato-facilitatore: sotto-regolando e non applicando, rende lecito — o di fatto impunito — ciò che dovrebbe impedire. Per misurarne il grado, Kauzlarich e altri hanno proposto un continuum della complicità, dall’azione all’omissione, dall’esplicito all’implicito.55
I casi compongono una tipologia quasi didattica. Il Challenger è il modello dello state-initiated: la NASA, sotto pressione politica sul calendario dei lanci, preme sul contraente perché autorizzi il lancio a freddo nonostante l’allarme degli ingegneri.56 L’incendio della Imperial Food Products a Hamlet, in North Carolina, nel 1991 — venticinque operai morti dietro uscite di sicurezza sbarrate, in uno stabilimento mai ispezionato in undici anni — è il modello-manifesto dello state-facilitated: non lo Stato che ordina, ma lo Stato che, in un clima deregolatorio, non controlla.57 Il volo ValuJet 592 (1996) mostra l’agenzia, la FAA, divisa tra due mandati in conflitto, regolare la sicurezza e insieme promuovere l’industria.58 E Deepwater Horizon, il disastro della BP nel Golfo del Messico nel 2010, è lo state-facilitated crime ambientale allo stato puro: il regolatore, il Minerals Management Service, cumulava in sé la riscossione delle royalty, la promozione delle trivellazioni e la vigilanza sulla sicurezza — un conflitto così strutturale che, dopo il disastro, l’agenzia fu smembrata in tre enti distinti.59 Lo stesso schema si è visto, in forma finanziaria, nella crisi del 2008: la deregolazione come ambiente criminogeno, il control fraud di chi froda dall’interno dell’impresa, e l’assenza quasi totale di processi ai vertici, in stridente contrasto con le oltre mille condanne seguite alla crisi delle casse di risparmio.60
La cornice teorica è esplicita. David Whyte parla di regimi di permesso: il danno d’impresa è co-prodotto dallo Stato, che ne crea attivamente le condizioni.61 È la traduzione criminologica del «campione nazionale» — l’impresa privata a cui lo Stato garantisce posizione dominante e protezione in nome dell’«interesse nazionale». Penny Green e Tony Ward lo inscrivono nel più ampio crimine di Stato come «devianza organizzativa che viola i diritti umani»;62 e una linea che da Frank Pearce arriva a Steve Tombs e David Whyte ne ricava la lezione: la selettività del sistema penale, quando incontra il potere, si rovescia in impunità — non per caso, ma per struttura.63 È a questo livello che i due fili si rivelano lo stesso filo: la corruzione che protegge il campione nazionale (l’indagine BAE fermata «per la sicurezza nazionale») e il disastro reso possibile dal regolatore catturato (Deepwater Horizon) sono due facce della medesima figura.
V. Il vento politico: l’arretramento misurato (2025-2026)
C’è un’ultima cosa, ed è la più attuale. Se la repressione del crimine d’impresa è, come si è visto, una funzione della volontà dello Stato più che dei testi di legge, allora essa segue il vento politico — e oggi, negli Stati Uniti, il vento è girato. Le leggi restano in piedi; ciò che cambia, e si può misurare, è la decisione di applicarle. È la prova vivente della tesi di questo saggio: l’arretramento del 2025-2026 non passa quasi mai per il Parlamento, ma per atti dell’esecutivo — ordini, circolari, tagli di personale, bilanci.
Sulla corruzione internazionale la svolta ha una data. Il 10 febbraio 2025 il presidente firma un ordine esecutivo che sospende l’applicazione del Foreign Corrupt Practices Act: pausa di centottanta giorni alle nuove azioni, riesame di tutte le pratiche in corso, revisione delle linee guida.64 È, si badi, un ritiro esecutivo: la legge non è abrogata, ma smette di essere applicata. Le nuove direttive del Dipartimento di Giustizia, del giugno 2025, riorientano l’enforcement verso priorità diverse — cartelli, sicurezza nazionale, danno alle imprese americane — e ne accentrano le decisioni.65 Il risultato è misurabile: nel 2025 le azioni FCPA del Dipartimento di Giustizia crollano a una manciata — circa sette, contro una media storica vicina a trentasei l’anno — la SEC non ne avvia nessuna e smantella la propria unità anticorruzione, e circa metà delle indagini pendenti viene chiusa.66 L’OCSE e Transparency International denunciano apertamente l’arretramento del Paese che dell’anticorruzione era stato il capofila; nel 2026 si intravede una ripresa solo selettiva, con qualche accordo e qualche condanna individuale.67
Sull’ambiente la dinamica è identica, e tocca proprio i PFAS. Nel maggio 2025 la nuova EPA annuncia che manterrà i limiti di 4 parti per trilione per PFOA e PFOS, ma ne proroga il termine di conformità dal 2029 al 2031 e revoca o riconsidera i limiti appena fissati per gli altri quattro PFAS: il danno conosciuto resta, la protezione slitta.68 Intorno, un arretramento più ampio dell’applicazione delle leggi ambientali: decine di azioni di deregolamentazione annunciate in blocco, circolari che vietano agli ispettori di occuparsi di giustizia ambientale, un taglio del personale dell’agenzia nell’ordine di un dipendente su tre, e nel febbraio 2026 la revoca della storica endangerment finding del 2009, il fondamento giuridico della regolazione dei gas serra.69 La misura più eloquente la fornisce un osservatorio indipendente: nel primo anno della nuova amministrazione le nuove cause civili ambientali del Dipartimento di Giustizia calano di oltre il settanta per cento, gli accordi crollano, un terzo degli avvocati ambientali federali se ne va.70 L’agenzia rivendica un «anno record» di incassi, ma la cifra è gonfiata da un singolo grande caso: dietro il titolo, l’applicazione della legge si ritira.
È la conferma sperimentale di tutto il resto. La corruzione e l’inquinamento non diventano improvvisamente leciti: restano vietati sulla carta. Ma lo Stato sceglie di non vederli — e nel farlo passa, sotto i nostri occhi, dalla figura dell’argine a quella del facilitatore. La criminologia che abbiamo seguito non solo lo prevede: lo conta.
VI. Schemi per il giudice
Conviene, a questo punto, tirare le fila dal lato che a un giurista importa: che cosa di tutto questo serve in un’aula. La risposta è che una criminologia empirica del crimine d’impresa non offre opinioni, ma schemi di lettura dei fatti — e i fatti, nei processi d’impresa, sono la cosa più difficile.
La normalizzazione della devianza offre uno schema per la causalità e la colpa di organizzazione: spiega come una catastrofe possa essere il prodotto di micro-decisioni difettose accumulate, e toglie alla difesa la scorciatoia dell’«errore isolato». La segretezza strutturale spiega perché la frammentazione della conoscenza tra livelli non equivalga all’innocenza dell’ente. La fabbrica del dubbio, con i suoi stampi documentali — conoscenza risalente, occultamento, disclaimer, la storia dei PFAS — dà una griglia per valutare la prevedibilità soggettiva del rischio e smontare l’imprevedibilità di comodo. L’amoral calculator aiuta a leggere il movente: l’illecito come scelta economica quando la sanzione attesa è troppo bassa. La cattura del regolatore spiega perché un’autorizzazione amministrativa, o l’assenza di sanzioni, non significhino assenza di danno o di colpa — anzi possano esserne il sintomo. E le tecniche di neutralizzazione danno una chiave per leggere mail, verbali e memorie difensive, distinguendo l’inconsapevolezza genuina dalla razionalizzazione strategica.
Sono strumenti d’interpretazione, non scorciatoie per condannare. Rendono pensabili — e dunque accertabili — fatti che la sola dogmatica della causalità individuale tende a dissolvere. È la differenza tra un giudice che dispone di una teoria dei fatti e un giudice lasciato solo davanti a un disastro che «nessuno poteva prevedere».
VII. Il resto, e perché conta
Resta molto, e lo dico per onestà di mappa: la criminologia americana del crimine d’impresa è anche altro — la cultural criminology, la teoria dell’apprendimento sociale, la vasta discussione sulla compliance e sui suoi limiti. Sono rami importanti, ma qui sono rimasti sullo sfondo, perché il disegno era un altro: mostrare che, dove quella scienza è viva, essa osserva, misura e nomina il crimine dei potenti dal lato di chi lo subisce; che i suoi due filoni più maturi — l’ambiente e la corruzione internazionale — convergono nel punto che più ci riguarda, lo Stato che protegge l’impresa invece dei cittadini; e che, proprio perché tutto questo dipende dalla volontà politica, può essere spazzato via in un anno, come sta accadendo.
Non è erudizione. È la cassetta degli attrezzi che a noi manca, e che decide se un disastro o una grande corruzione restino «fatti che non sussistono» oppure diventino, finalmente, leggibili. Perché il primo modo in cui il potere economico diventa impunito non è corrompere un giudice: è fare in modo che nessuno — nelle università e nei tribunali — abbia più gli strumenti, e la volontà, per dire che cosa è successo.
Note
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E. H. Sutherland, The White Collar Criminal, relazione all’American Sociological Society, 1939; White-Collar Criminality, «American Sociological Review», 5 (1940), 1-12, dove figurano «commercial bribery» e «bribery of public officials». La definizione canonica è nel volume White Collar Crime (New York, Dryden Press, 1949; ed. integrale The Uncut Version, Yale UP, 1983). L’«associazione differenziale» è nella 4ª ed. di Principles of Criminology (1947). ↩↩
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M. B. Clinard, P. C. Yeager, Corporate Crime, New York, Free Press, 1980: 582 grandi imprese (477 manifatturiere + 105 di servizi/commercio), 1.553 azioni federali nel biennio 1975-1976; ~60% delle imprese con almeno una violazione; l‘8% recidivo concentra oltre metà delle violazioni. Le violazioni ambientali sono una delle sei categorie analizzate. ↩
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D. Vaughan, The Challenger Launch Decision. Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA, University of Chicago Press, 1996 (ed. ampliata 2016): «normalization of deviance» e «structural secrecy». Cfr. Ead., The Dark Side of Organizations, «Annual Review of Sociology», 25 (1999). ↩↩
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R. K. Merton, Social Structure and Anomie, «American Sociological Review», 3 (1938); S. F. Messner, R. Rosenfeld, Crime and the American Dream, Wadsworth, 1994; N. Passas, Anomie and Corporate Deviance, «Contemporary Crises», 14 (1990). ↩
-
M. L. Benson, S. S. Simpson, White-Collar Crime. An Opportunity Perspective, Routledge, 2009; base in L. Cohen, M. Felson, Social Change and Crime Rate Trends, «American Sociological Review», 44 (1979). ↩
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G. M. Sykes, D. Matza, Techniques of Neutralization, «American Sociological Review», 22 (1957); applicazione ai colletti bianchi in M. Benson, Denying the Guilty Mind, «Criminology», 23 (1985), 583-607. ↩
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R. A. Kagan, J. T. Scholz, The Criminology of the Corporation and Regulatory Enforcement Strategies, in K. Hawkins, J. Thomas (eds.), Enforcing Regulation, Kluwer-Nijhoff, 1984: i tre modelli (amoral calculator, organizational incompetent, political citizen). ↩
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J. W. Coleman, Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime, «American Journal of Sociology», 93 (1987), 406-439. ↩
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I. Ayres, J. Braithwaite, Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate, Oxford UP, 1992; J. Braithwaite, Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, Routledge & Kegan Paul, 1984. ↩
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D. Weisburd, S. Wheeler, E. Waring, N. Bode, Crimes of the Middle Classes, Yale UP, 1991; S. Wheeler, K. Mann, A. Sarat, Sitting in Judgment. The Sentencing of White-Collar Criminals, Yale UP, 1988. ↩
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Tra le fonti empiriche ricorrenti: gli archivi della U.S. Environmental Protection Agency (TRI, ECHO, ARIP), i pre-sentence reports federali, banche dati sull’enforcement della corruzione (es. FCPA Clearinghouse, Stanford Law School). ↩
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Journal of White Collar and Corporate Crime (SAGE, dal 2019); The Oxford Handbook of White-Collar Crime (a cura di S. Van Slyke, M. Benson, F. Cullen, Oxford UP, 2016); Division of White-Collar and Corporate Crime dell’American Society of Criminology. ↩
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M. J. Lynch, The Greening of Criminology. A Perspective for the 1990s, in «The Critical Criminologist», 1990 (ripreso in N. South, P. Beirne, eds., Green Criminology, Ashgate, 2006). Da non confondere con l’«environmental criminology» spaziale di Brantingham & Brantingham. ↩
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R. White, Crimes Against Nature, Willan, 2008; M. J. Lynch, P. B. Stretesky, Exploring Green Criminology, Ashgate, 2014; N. South, A. Brisman (eds.), Routledge International Handbook of Green Criminology, Routledge, 2013 (2ª ed. 2020). ↩
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Impostazione harm-based di R. White (Crimes Against Nature, 2008), oggi prevalente; vi si contrappone la definizione legalista (Y. Situ, D. Emmons, Environmental Crime, Sage, 2000). ↩
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P. Beirne, For a Nonspeciesist Criminology, «Criminology», 37 (1999); Id., Theriocide. Naming Animal Killing, «International Journal for Crime, Justice and Social Democracy», 3 (2014). ↩
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A. Schnaiberg, The Environment. From Surplus to Scarcity, Oxford UP, 1980; P. B. Stretesky, M. A. Long, M. J. Lynch, The Treadmill of Crime. Political Economy and Green Criminology, Routledge, 2013. ↩
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Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide (Stop Ecocide Foundation, giugno 2021): «unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment». Termine coniato da A. Galston (1970). ↩
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Il movimento per la environmental justice nasce dalle proteste di Warren County (NC, 1982); la nozione di «razzismo ambientale» è legata a B. Chavis e al rapporto UCC Toxic Wastes and Race in the United States (1987); R. D. Bullard, Dumping in Dixie, Westview, 1990. ↩
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P. Stretesky, M. J. Lynch, Corporate Environmental Violence and Racism, «Crime, Law and Social Change», 30 (1998); M. J. Lynch, K. Barrett, Death Matters, «Critical Criminology», 23 (2015). ↩
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La scoperta del PTFE (Teflon) da parte di Roy J. Plunkett alla DuPont è del 6 aprile 1938. Fonti: American Chemical Society, National Historic Chemical Landmarks; ricostruzioni storiche del caso PFAS. ↩
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DuPont avvia l’uso del PFOA («C8»), acquistato dalla 3M, nello stabilimento di Washington Works (Parkersburg, West Virginia) dal 1951. Fonti: PFAS Project Lab (Northeastern University); ricostruzioni del contenzioso Leach. ↩
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Studio del laboratorio Haskell (DuPont), 1961: tossicità epatica del C8 nei ratti e raccomandazione di evitare il contatto cutaneo. Negli anni ‘70 la sostanza è rilevata nel sangue dei lavoratori; la 3M conclude internamente che PFOA/PFOS «vanno considerati tossici» senza informare l’EPA. Tutto il materiale interno emerge dalla discovery; DuPont e 3M hanno sempre negato ogni illecito. Fonti: The Intercept (2018); Union of Concerned Scientists; atti Leach. ↩↩
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Documenti interni DuPont (anni ‘80) attestano la presenza del C8 nell’acqua potabile pubblica della zona di Parkersburg e il superamento delle soglie interne di guardia. Fonti: PFAS Project Lab; ricostruzioni giornalistiche e processuali. ↩
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Il caso di Wilbur Tennant (bestiame morto) e l’ingresso dell’avvocato Robert Bilott risalgono al 1998-1999; nel 2001 segue la segnalazione all’EPA. Cfr. R. Bilott, Exposure (2019); N. Rich, «New York Times Magazine», 2016. ↩
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Leach v. DuPont (Ohio/West Virginia): transazione dei primi anni 2000 con istituzione del C8 Health Project e del C8 Science Panel, che nel 2011-2012 riconosce il «probable link» tra C8 e sei patologie (cancro al rene, cancro al testicolo, colite ulcerosa, malattia tiroidea, ipercolesterolemia, ipertensione gestazionale/pre-eclampsia). Fonti: C8 Science Panel (documenti ufficiali); PFAS Project Lab. ↩
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Transazione DuPont/Chemours del 13 febbraio 2017: 670,7 milioni di dollari per circa 3.550 cause individuali. Fonti: comunicati delle parti; cronache (Reuters; The Intercept). ↩
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3M avvia la dismissione del PFOA/PFOS nel 2000; State of Minnesota v. 3M: transazione da 850 milioni di dollari (20 febbraio 2018). Fonti: Office of the Minnesota Attorney General. ↩
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Contenzioso multidistrettuale sui PFAS nei sistemi idrici pubblici (U.S. District Court, South Carolina): 3M fino a circa 10,3 miliardi di dollari (valore attuale; tetto nominale superiore), giugno 2023; DuPont/Chemours/Corteva circa 1,185 miliardi, giugno 2023. Fonti: comunicati delle società; cronache giudiziarie (Reuters; AP). ↩
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U.S. EPA, primi limiti federali vincolanti (Maximum Contaminant Levels) per PFOA e PFOS nell’acqua potabile: 4,0 parti per trilione (MCLG = 0), regola finale del 10 aprile 2024 (Safe Drinking Water Act). Precedenti valori non vincolanti: 400/200 ppt (2009), 70 ppt (2016), interim quasi azzerati (2022). Fonte: U.S. EPA. ↩
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U.S. EPA, designazione di PFOA e PFOS come «hazardous substances» ai sensi del CERCLA (2024), ai fini del recupero dei costi di bonifica. Fonte: U.S. EPA / Federal Register. ↩
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D. Michaels, Doubt Is Their Product, Oxford UP, 2008; N. Oreskes, E. M. Conway, Merchants of Doubt, Bloomsbury, 2010. La «fabbricazione dell’incertezza» come strategia per ritardare la regolazione. ↩
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Per la collocazione criminologica recente, M. Levi, N. Lord, White-Collar and Corporate Crime, in The Oxford Handbook of Criminology (6ª ed., Oxford UP, 2017). ↩
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S. Rose-Ackerman, Corruption and Government, Cambridge UP, 1999 (2ª ed. con B. J. Palifka, 2016): prospettiva economico-politica, distinta dalla criminologia che guarda all’impresa come autore. ↩
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N. Lord, Regulating Corporate Bribery in International Business, Ashgate, 2014 (British Society of Criminology Book Prize 2015). ↩
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N. Lord, M. Levi, Organizing the finances for and the finances from transnational corporate bribery, «European Journal of Criminology», 14 (2017), 365-389. ↩
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L. Campbell, Corporate Liability and the Criminalisation of Failure, «Law and Financial Markets Review», 12 (2018); Bribery Act 2010 (UK), sez. 7 («failure to prevent bribery»), difesa delle «adequate procedures». ↩
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OECD, Foreign Bribery Report, 2014 (su 427 casi 1999-2014): un intermediario era coinvolto in circa tre casi su quattro. ↩
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Foreign Corrupt Practices Act (USA, 1977), enforcement DOJ/SEC; Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OCSE, 1997, in vigore dal 1999), monitorata dal Working Group on Bribery. ↩
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B. L. Garrett, Too Big to Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations, Harvard UP, 2014. ↩
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M. Koehler, The Foreign Corrupt Practices Act in a New Era, Edward Elgar, 2014; N. Lord, C. King, Prosecution Deferred, Prosecution Exempt, «British Journal of Criminology», 63 (2023). ↩
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Transparency International, Exporting Corruption 2022: enforcement ai minimi dal 2009; oltre metà dell’export mondiale proviene da Paesi con enforcement limitato o nullo. ↩
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N. Kofele-Kale, Patrimonicide. The International Economic Crime of Indigenous Spoliation, «Vanderbilt Journal of Transnational Law», 28 (1995); A. Peters, Corruption as a Violation of International Human Rights, «European Journal of International Law», 29 (2018). ↩
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Convenzione ONU contro la corruzione (UNCAC, 2003, in vigore dal 2005), Cap. V sull’asset recovery; iniziativa StAR (Banca Mondiale-UNODC, 2007). ↩
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OECD, Foreign Bribery Report, 2014: il settore estrattivo rappresenta la quota più alta dei casi (≈19%). Driver: rendite elevate, rapporto diretto con governi e compagnie petrolifere nazionali, discrezionalità nelle licenze, intermediari, resource curse. ↩
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Siemens AG (2008): definizione con DOJ/SEC e Procura di Monaco per oltre 1,6 miliardi di dollari, su un sistema strutturato di fondi neri. ↩
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KBR/Halliburton, progetto LNG di Bonny Island (Nigeria), consorzio TSKJ (Technip, Snamprogetti/Eni, KBR, JGC): patteggiamento da 579 milioni di dollari (DOJ+SEC, 11 febbraio 2009); condanna dell’ex CEO A. Stanley. ↩
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Odebrecht/Braskem (dicembre 2016): definito dal DOJ il più grande caso di foreign bribery della storia; importo poi ridotto in funzione della capacità di pagamento. Tangenti gestite da un apposito ufficio interno. ↩
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BAE Systems, commessa Al-Yamamah: indagine del Serious Fraud Office archiviata nel dicembre 2006 per «sicurezza nazionale»; legittimità confermata dalla House of Lords (R (Corner House Research) v Director of the SFO [2008] UKHL 60). I patteggiamenti del 2010 riguardarono false dichiarazioni e violazioni sull’export/contabilità, non la corruzione in quanto tale. ↩
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R. Kramer, R. Michalowski (paper ASC, 1990); definizione ripresa in R. Michalowski, R. Kramer (eds.), State-Corporate Crime. Wrongdoing at the Intersection of Business and Government, Rutgers UP, 2006, p. 15. ↩
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R. Kramer, R. Michalowski, D. Kauzlarich, The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime, «Crime & Delinquency», 48 (2002), 263-282, spec. 271-272. ↩
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Il modello integrato a tre livelli (istituzionale, organizzativo, interazionale) per tre catalizzatori (obiettivi, opportunità, controlli) è in Kramer, Michalowski, Kauzlarich, 2002. ↩
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G. J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, «The Bell Journal of Economics and Management Science», 2 (1971), 3-21; M. Bernstein, Regulating Business by Independent Commission, Princeton UP, 1955; S. Peltzman, Toward a More General Theory of Regulation, «Journal of Law and Economics», 19 (1976). ↩
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D. Kauzlarich, C. Mullins, R. Matthews, A Complicity Continuum of State Crime, «Contemporary Justice Review», 6 (2003). ↩
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R. C. Kramer, The Space Shuttle Challenger Explosion. A Case Study of State-Corporate Crime, in K. Schlegel, D. Weisburd (eds.), White-Collar Crime Reconsidered, Northeastern UP, 1992, 214-243. ↩
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J. R. Aulette, R. Michalowski, Fire in Hamlet. A Case Study of a State-Corporate Crime, in K. Tunnell (ed.), Political Crime in Contemporary America, Garland, 1993, 171-206 (Imperial Food Products, 3 settembre 1991, 25 morti). ↩
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R. A. Matthews, D. Kauzlarich, The Crash of ValuJet Flight 592, «Sociological Focus», 33 (2000), 281-298. ↩
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E. A. Bradshaw, State-Corporate Environmental Cover-Up. The Response to the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill, «State Crime Journal», 3 (2014), 163-181. Il Minerals Management Service fu smembrato dopo il disastro in BOEM, BSEE e ONRR. ↩
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G. Barak, Theft of a Nation, Rowman & Littlefield, 2012; W. K. Black, The Best Way to Rob a Bank Is to Own One, University of Texas Press, 2005 (control fraud); H. Pontell, W. Black, G. Geis, Too big to fail, too powerful to jail?, «Crime, Law and Social Change», 61 (2014). ↩
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D. Whyte, Regimes of Permission and State-Corporate Crime, «State Crime Journal», 3 (2014), 237-246. ↩
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P. Green, T. Ward, State Crime. Governments, Violence and Corruption, Pluto Press, 2004. ↩
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F. Pearce, Crimes of the Powerful. Marxism, Crime and Deviance, Pluto Press, 1976; D. Whyte (ed.), Crimes of the Powerful. A Reader, Open University Press, 2009; G. Barak (ed.), The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful, Routledge, 2015. ↩
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Ordine esecutivo Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement (EO 14209), firmato il 10 febbraio 2025 (Federal Register, 14 febbraio 2025): pausa di 180 giorni alle nuove azioni, riesame delle pratiche in corso, revisione delle linee guida. La legge non è abrogata. Antefatto: memorandum dell’Attorney General del 5 febbraio 2025 che riorienta la FCPA Unit. ↩
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Linee guida del Dipartimento di Giustizia del giugno 2025 (memorandum della Criminal Division): enforcement selettivo su cartelli e organizzazioni criminali transnazionali, sicurezza nazionale, danno alla competitività delle imprese statunitensi, responsabilità individuale; accentramento delle decisioni. ↩
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Nel 2025 le azioni FCPA del DOJ scendono a circa sette (di cui pochissime corporate) — il minimo da oltre un decennio, contro una media storica vicina a 36 l’anno; la SEC non avvia nuove azioni e ridimensiona la propria unità FCPA; circa metà delle indagini pendenti viene chiusa (es. archiviazione del caso Cognizant, 1° aprile 2025). Fonti: analisi di studi legali (WilmerHale, Gibson Dunn); Stanford FCPA Clearinghouse. (Dato in evoluzione a giugno 2026.) ↩
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Reazioni dell’OCSE Working Group on Bribery e di Transparency International (febbraio 2025) all’arretramento statunitense; nel 2025-2026 ripresa solo selettiva dell’enforcement (alcuni accordi e condanne individuali). Fonti: OECD; Transparency International; cronache. ↩
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U.S. EPA, annuncio del maggio 2025: mantenimento dei limiti di 4 ppt per PFOA/PFOS ma proroga del termine di conformità dal 2029 al 2031, e rescissione/riconsiderazione dei limiti per gli altri quattro PFAS (PFHxS, PFNA, GenX/HFPO-DA, Hazard Index della miscela). A giugno 2026 si tratta di proposte non ancora finalizzate. La designazione CERCLA di PFOA/PFOS è stata mantenuta. Fonte: U.S. EPA. ↩
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Misure di deregolamentazione ambientale 2025-2026: annuncio di un blocco di azioni deregolatorie (marzo 2025); circolari dell’ufficio enforcement (OECA) che escludono la environmental justice; riduzione del personale EPA nell’ordine di circa un terzo; revoca della endangerment finding del 2009 sui gas serra (regola finale, febbraio 2026). Fonti: U.S. EPA; Federal Register; cronache. ↩
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Environmental Integrity Project, rapporto del febbraio 2026: nel primo anno della nuova amministrazione le nuove cause civili ambientali del DOJ calano di oltre il 70% rispetto all’anno corrispondente, gli accordi crollano (da circa 186 a circa 40), circa un terzo degli avvocati ambientali del DOJ lascia l’incarico. L’EPA rivendica cifre «record» di incassi, gonfiate però da un singolo grande caso. Fonti: Environmental Integrity Project; cronache. ↩